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D.Lvo 19/11/1999 n. 528articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.". Art. 20. 1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo n. 494 del 1996 č inserito il seguente: "Art. 23-bis (Estinzione delle contravvenzioni). 1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.". Art. 21. 1. L'allegato I del decreto legislativo n. 494 del 1996 č sostituito dal seguente: "Allegato I Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 2, lettera a) 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile". 3. All'allegato II, punto 4, dopo la parola: "elettriche" sono aggiunte le seguenti: "aeree a conduttori nudi in". Art. 22. 1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche. Art. 23. 1. Con uno o pių decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanitā e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati i contenuti dell'allegato V del decreto legislativo n. 494 del 1996 e sono definiti: a) i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei quali sono abilitati i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dal presente decreto, in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio; b) i livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione di cui al decreto legislativo n. 494 del 1996, in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere nel cantiere. Sono validi i corsi di formazione completati entro la data di entrata in vigore del decreto di cui al presente articolo. Art. 24. 1. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 494 del 1996 č abrogato. Art. 25. 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia conclusa la fase di progettazione. 2. Nelle ipotesi in cui l'incarico di progettazione esecutiva sia stato affidato prima del 24 marzo 1997 e sia stata conclusa la fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la normativa vigente al momento dell'affidamento dell'incarico. 3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la fase di progettazione si intende conclusa: a) nel caso di appalti pubblici, con l'approvazione del progetto esecutivo; b) in tutti gli altri casi, con la presentazione, alle autoritā competenti per il controllo dei lavori edili o di ingegneria civile, delle prescritte istanze per l'esecuzione dei lavori; nel caso di lavori di manutenzione, alla data dell'atto di affidamento dei lavori stessi. 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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